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Immagine del redattoreAgostino Conte - Scrittore

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI. Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999.

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti. Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999.

La CARTA DELLE NAZIONI UNITE è stata Firmata il 24 ottobre 1945


L’Assemblea Generale,

Riaffermando l’importanza dell’osservanza dei fini e dei principi della Carta delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti in tutti i paesi del mondo. Riaffermando inoltre l’importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani quali elementi portanti dell’impegno internazionale per promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’importanza degli altri strumenti per i diritti umani adottati all’interno del sistema delle Nazioni Unite, così come di quelli adottati a livello regionale. Sottolineando che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme e separatamente, l’obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sull’origine nazionale o sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando la particolare importanza di una effettiva cooperazione internazionale per adempiere tale obbligo secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.


Riconoscendo l’importante ruolo della cooperazione internazionale e l’apprezzabile lavoro di individui, gruppi e associazioni nel contribuire all’effettiva eliminazione di tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui, incluse le violazioni massicce, flagranti e sistematiche come quelle risultanti dall’apartheid, da tutte le forme di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio o dall’occupazione straniera; dall’aggressione o dalle minacce alla sovranità nazionale, all’unità nazionale o all’integrità territoriale, e dal rifiuto di riconoscere il diritto di autodeterminazione dei popoli ed il diritto di ogni popolo di esercitare la piena sovranità sulle proprie ricchezze e risorse naturali.


Riconoscendo la relazione tra la pace e la sicurezza internazionale e la possibilità di godere i diritti umanie le libertà fondamentali, e consapevoli del fatto che la mancanza di pace e sicurezza internazionale non giustifica l’inadempienza.

Ribadendo che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare l’attuazione di ciascuno di tali diritti e libertà.

Sottolineando che la responsabilità e il dovere primario di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello Stato.

Riconoscendo il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale, Dichiara:

Articolo 1.

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2

/1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra l’altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica.

2/2. Ogni Stato deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti.

Articolo 3.

Il diritto interno coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti ed al cui interno le attività per la promozione, la protezione e l’effettiva realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione devono essere condotte.

Articolo 4.

Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili

in questo campo.

Articolo 5.

Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto,

individualmente ed in associazione con altri, a livello nazionale ed internazionale: a) di riunione e assemblea

pacifica;b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni non-governative, associazioni o gruppi;c) di comunicare con organizzazioni non-governative o intergovernative.

Articolo 6.

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri:

a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni;

b) come previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani ed in altri strumenti applicabili, di pubblicare liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;

c) di studiare, discutere, formare ed esprimere opinioni sull’osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia.

Articolo 7.

Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione.

Articolo 8

1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ed avere effettivo accesso, su basi non discriminatorie, al governo del proprio paese e alla conduzione degli affari pubblici.

2. Questo include, tra l’altro, il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sottomettere agli organi governativi ed alle agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare l’attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 9

1. Nell’esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali, inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani di cui alla presente Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti.

2. A questo fine, tutti coloro che adducano la violazione dei propri diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne il pronto esame in una pubblica udienza di fronte ad una autorità indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, istituita per legge e di ottenere da tale autorità una decisione, conforme alla legge, che fornisca un risarcimento, incluso un adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle libertà di quella persona, ed all’esecuzione dell’eventuale decisione e risarcimento, senza ritardi eccessivi.

3. Allo stesso fine, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, tra l’altro:

a) di protestare contro le politiche e le azioni di singoli funzionari e organi governativicon riferimento a violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tramite petizione o altri mezzi appropriati, presso le competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o presso qualunque altra autorità competente prevista dal sistema legale dello Stato, la quale dovrebbero decidere sul reclamo senza ritardi indebiti;

b) di assistere a pubbliche udienze, procedimenti e processi in modo da formarsi un’opinione circa la loro conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi e impegni internazionali applicabili;c) di offrire e fornire assistenza legale professionale qualificata o altra pertinente consulenza e assistenza nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

4. Allo stesso fine, ed in accordo con le procedure e gli strumenti internazionali applicabili, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di accedere liberamente e di comunicare con gli organi internazionali dotati della competenza generale o speciale di ricevere e considerare comunicazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali.

5. Lo Stato deve condurre un’indagine pronta ed imparziale o assicurare che si svolga un’inchiesta ogni qual volta vi sia il ragionevole motivo di credere che una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbia avuto luogo nei territori sotto la sua giurisdizione.

Articolo 10.

Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuno deve essere soggetto a punizione o a qualunque tipo di azione vessatoria per essersi rifiutato di farlo.

Articolo 11 .

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, al legittimo esercizio della propria occupazione o professione. Chiunque, in virtù della propria professione, possa nuocere alla dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali altrui deve rispettare tali diritti e libertà e rispettare i pertinenti standard nazionali ed internazionali di condotta o etica professionale e lavorativa.

Articolo 12

1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, da parte delle autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in associazione con altri, contro viole

nze, minacce, ritorsioni, discriminazione vessatorie di fatto o di diritto, pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione.3. A questo riguardo, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di essere protetti efficacemente dalla legislazione nazionale ove reagiscano o si oppongano, con mezzi pacifici, ad attività ed atti, incluse le omissioni, che, attribuibili allo Stato, provochino violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come ad atti di violenza perpetrati da gruppi o individui che influenzino il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 13.

Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sollecitare, ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità all’articolo 3 della presente Dichiarazione.

Articolo 14.

1. Lo Stato ha la responsabilità di prendere appropriate misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro genere, per promuovere la comprensione dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali da parte di tutte le persone che si trovano sotto la sua giurisdizione.2. Tali misure devono comprendere, tra le altre:

a) la pubblicazione e la vasta disponibilità di leggi e dei regolamenti nazionali, e dei fondamentali strumenti internazionali sui diritti umani applicabili;

b) l’accesso pieno ed eguale ai documenti internazionali nel campo dei diritti umani, inclusi i rapporti periodici dello Stato agli organi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani dei quali (lo Stato) è parte, così come i resoconti sintetici delle discussioni e dei rapporti ufficiali di questi organismi.3. Lo Stato deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi ombudsman (difensori civici), commissioni sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di istituzione nazionale.

Articolo 15.

Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare l’insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione di avvocati, ufficiali preposti all’attuazione della legge (leggi, tra l’altro, forze di polizia), personale delle forze armate e pubblici ufficiali, inseriscano appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani nei loro programmi di formazione.

Articolo 16.

Gli individui, le organizzazioni non-governative e le istituzioni competenti giocano un importante ruolo nel contribuire ad una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso attività quali l’educazione, la formazione e la ricerca in questi campi per rafforzare ulteriormente, tra l’altro, la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tra tutti i gruppi razziali e religiosi, tenendo conto dei diversi contesti sociali e comunitari in cui svolgono le proprie attività.

Articolo 17.

Nell’esercizio dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione, tutti, agendo individualmente o in associazione con altri, saranno soggetti alle sole limitazioni che, conformi agli obblighi internazionali applicabili, siano determinate dalla legge con l’esclusivo fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui, e di soddisfare i giusti requisiti della moralità, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Articolo 18.

1. Tutti hanno doveri verso e all’interno della comunità, nella quale soltanto il libero e pieno sviluppo della loro personalità è possibile.

2. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non-governative hanno un importante ruolo e responsabilità nella salvaguardia della democrazia, nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nel contribuire alla promozione e al progresso delle società, delle istituzioni edei processi democratici.

3. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non-governative hanno inoltre un importante ruolo e responsabilità nel contribuire, ove appropriato, alla promozione del diritto di tutti ad un ordine sociale ed internazionale in cui i diritti e le libertà sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti sui diritti umani siano pienamente realizzati.

Articolo 19.

Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da implicare il diritto di qualsiasi individuo, gruppo o organo della società o di qualsiasi Stato di intraprendere qualsivoglia attività o di compiere qualsiasi atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione.

Articolo 20.

Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da permettere agli Stati di sostenere e promuovere attività di individui, gruppi di individui, istituzioni o organizzazioni non-governative contrarie alle

norme della Carta delle Nazioni Unite.


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1 comentario


Ermanno ricci
Ermanno ricci
12 sept 2021

FINALMENTE UN ARTICOLO DEGNO DI ATTENZIONE, E CHE PARLA DEI NOSTRI DIRITTI COME PERSONE UMANE, CHE SEMBRANO ALQUANTO SVANITI E TUTELATI, SONO UN AUTODETERMINATO E ISCRITTO ALLA CONFEDERAZIONE-Confederation of the Human Nation INSERITA APPUNTO NELLA CARTA DELL'O.N.U, IO COME CITTADINO NON PIU' SOTTO IL DIRITTO COMUNE ITALIANO MA SOTTO IL DIRITTO INTERNAZIONALE, DOVE NELLA NOSTRA COSTITUZIONE SI AFFERMA CHE IL DIRITTO ITALIANO SI CONFORMA AL DIRITTO INTERNAZIONALE, MI IMPEGNO DI MANTENERE LA MIA LEGALE RAPPRESENTANZA IN ONORE E SPIRITO DI COLLABORAZIONE NON DI COMPETIZIONE, DI PACE ,E

NEUTRALITA' GEOPOLITICA , SPERANDO CHE LA CARTA O.N.U. NON VENGA STRAVOLTA CON INFILTRAZIONI E CONFLITTI DI NTERESSE LONTANI DAI DIRITI UMANI CHE DOVREBBE TUTELARE.

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