CONTINUO E PROSEGUO SUL TEMA PRECEDENTE FORSE ANDAVA FATTO PRIMA;
661 codice penale ( commentato) ; Abuso della credulità popolare
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032 (1).
(1)Importo elevato dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.
. Considerazioni generali
in forza della sua ampia formulazione testuale, è applicabile anche a forme moderne di abuso della credulità popolare, che potrebbero manifestarsi in settori - come la politica , almeno in teoria; le trasmissioni televisive , gli annunci pubblicitari - Va, d'altra parte, rilevato che lo stesso legislatore più recente, preso atto della crescente rilevanza empirico-sociale di queste forme moderne di abuso della credulità popolare, ha predisposto alcuni strumenti difensivi - di natura amministrativistica, come il controllo da parte di una Authority (cfr., ad es., le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel settore delle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive,
Condotta (abuso della credulità popolare; impostura)
Cerca di abusare della credulità popolare, cioè di trarne vantaggio
Il termine "abuso" è, infatti, concetto normativo di fattispecie [segnatamente, concetto normativo extra giuridico di natura tecnica: per tale terminologia, pertanto, per verificare l'effettiva sussistenza dell'abuso, è necessario fare riferimento alle regole che governano l'esercizio dell'attività svolta nel caso di specie, accertando una deviazione dalle stesse. L'idoneità ad abusare della credulità popolare, invero, non è tanto una caratteristica intrinseca al tipo di attività, quanto al modo in cui viene esercitata
Per credulità popolare si intende la corrività delle persone a prestar fede in modo acritico, che può derivare da deficienza culturale, da scarsezza di intelligenza, da inclinazione superstiziosa ,
L'aggettivo popolare rinvia non tanto agli strati incolti della popolazione , quanto al fatto che soggetto passivo può essere solo un numero indeterminato di persone, e non già i singoli individui , Con la formula "cerca di abusare" si dà rilievo autonomo ad un tentativo di abuso , sicché risulta sufficiente il compimento di atti esecutivi, idonei ad abusare della credulità popolare.
L'impostura è il comportamento o il mezzo materiale , che può assumere le modalità concrete più disparate: la norma parla, infatti, di "qualsiasi" impostura - attraverso il quale si cerca di spacciare o imporre come vero o come corretto ciò che è, invece, il risultato della consapevole violazione o ignoranza delle regole dell'attività esercitata. L'impostura è, dunque, una rappresentazione ingannevole che dissimula l'abuso; essa può assumere i medesimi tratti degli artifizi e dei raggiri della truffa
Anche la formula "se dal fatto può derivare un turbamento per l'ordine pubblico" - premesso che il turbamento può consistere sia in pubblica apprensione, sia in pubblici disordini, quali tumulti e violenze collettive e non una condizione obiettiva di punibilità , Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, : esso, infatti, partecipa al disvalore centrale del fatto (l'offesa all'ordine pubblico) e si trova avvinto alla condotta dell'agente dal nesso tipico di causalità.
L'impostura è elemento costitutivo della contravvenzione in parola quando è usata nei confronti di un numero indeterminato di persone, mentre è elemento costitutivo della truffa, quando è impiegata verso una persona determinata per indurla in errore e conseguire, con l'artificio in essa insito, un ingiusto profitto con altrui danno .Se l'impostura è rivolta sia verso il pubblico, sia verso una persona determinata, si può avere concorso formale dei due reati , abuso della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone - il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire . La formula "abuso della credulità (popolare)" è stata di recente impiegata dal legislatore in diversi testi di legge per configurare una serie di illeciti amministrativi in materia di servizi di diffusione radiotelevisiva .Veniamo al punto ai giorni nostri ,non credete che dopo un anno e mezzo di restrizioni delle libertà individuali e sociali , dai Lock Down, distanziamenti sociali , OBBLIGO MASHERINE, CONTROLLI, CERTIFICAZIONI, DIVIETI di spostamento tra Regioni , Province e Comuni , inventandosi colorazioni assurde, TAMPONI,TEST PCR non CONSIGLIABILI dallo stesso inventore , le scuole chiuse, adolescenti , bambini con obbligo di mascherine anche all’aperto, per non parlare delle RSA per anziani, terapie intenzionalmente sbagliate, divieto di autopsie dai protocolli medici insoddisfacenti , inadatti e retroattivi dal 2006.
Per non parlare dei vaccinazioni di massa all’inizio e poi sperimentali di adesso, la tremenda incessante propaganda giornaliera del MAIN STREAM, puro terrore informativo, la manipolazione del’ OMS, non avendo mai verbalizzato ufficialmente questa «PANDEMIA» ,anzi eliminando e modificando il testo originale dei principali principi su cui si fonda , cioè numeri di contagiati in più stati e il numero dei deceduti che non avevano più nessuna rilevanza ; per non parlare del comportamento delle forze del disordine che hanno agito in forza di autorità e non di legge.
A questo punto , con queste fattispecie e senza una prova scientifica documentata di tutto questo , dove nessuno ha portato una sola prova di questa malattia virale
COVID-19 ; NESSUNO DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI PROPOSTI,NESSUN VIROLOGO SCIENZIATO HA MAI PRODOTTO , MOSTRATO, FOTOGRAFATO, ISOLATO ,PURIFICATO QUESTO FANTOMATICO INESISTENTE VIRUS E ALLORA CHE COSA HANNO FATTO E CONTINUONO IMPERTERRITI QUESTI PSEUDO GOVERNANTI , ( TELEDIRETTI) ATTRAVERSO INOLTRE DISPOSITIVI , DL, DPCM, DECRETI MINISTERIALI ,SAPENDO CHE NON SONO LEGGI MA ATTI AMMINISTRATIVI SENZA VALORE DI LEGGE , NON ESSENDO PASSATI PER VIA PERLAMENTARE E ANTI COSTITUZIONALI ; ORA MI SEMBRA D’OBLIGO, DOVEROSO E MOLTO EVIDENTE INSERIRLE ALMENO IN UN ESPOSTO , DOVE VI RIENTRANO APPIENO MERITO SIA ABUSO CHE IMPOSTURA , NESSUN AVVOCATO O MAGISTRATO SI SENTE IL DOVERE DI TUTELARE LA «CREDULITA’ POPOLARE».